1. Ai fini dell'ammissione all'esame di cui all'articolo 4, comma 3, ciascun candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea ovvero, in mancanza del requisito della cittadinanza, essere residente nel territorio della Repubblica italiana, a condizione che analogo trattamento sia applicato nei Paesi di origine a favore dei cittadini italiani, salvo il caso degli apolidi;
b) godere dei diritti civili;
c) idoneità psico-fisica;
d) assenza di condanne in via definitiva per reati violenti non colposi;
e) abilitazione all'uso delle armi rilasciata dai competenti organi iscritti al Tiro a segno nazionale;
f) non essere stato dichiarato fallito, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.